VOUCHER DIGITALIZZAZIONE. AGGIORNAMENTO SULLA RICHIESTA DI EROGAZIONE
Ricordiamo che le richieste di erogazione possono essere inviate a partire dal 14 settembre 2018 e non oltre il 13 dicembre 2018, pena la decadenza delle agevolazioni. Alla data di richiesta di erogazione, tutte le spese connesse al progetto di digitalizzazione e ammodernamento tecnologico devono risultare completamente pagate a saldo.
Rispetto alla “quantità” della spesa che deve essere rendicontata, segnaliamo 2 punti estratti dalle faq del MISE (come da collegamento sotto riportato) che vanno tenuti in considerazione:
3.4 A quanto ammonta l’importo del Voucher che viene concesso in via definitiva a seguito della presentazione della rendicontazione di spesa?
Il Voucher viene concesso in via definitiva per un ammontare non superiore al 50% delle spese ritenute ammissibili a seguito dello svolgimento della prevista attività istruttoria e nel limite dell’importo stabilito con il provvedimento di prenotazione di cui all’articolo 4 del decreto direttoriale 24 ottobre 2017.
In caso di variazione in diminuzione rispetto all’ammontare previsto in domanda, il progetto di digitalizzazione e ammodernamento tecnologico realizzato deve, comunque, essere organico e funzionale e tale da garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati in sede di domanda.
Fermo restando il rispetto di tali requisiti, il Voucher viene assegnato in via definitiva, nel limite dell’importo stabilito con il provvedimento di prenotazione di cui all’articolo 4 del decreto direttoriale 24 ottobre 2017, per una percentuale non superiore al 50% delle spese ritenute ammissibili.
6.5 Cosa si intende per “variazione significativa” del progetto (articolo 6, comma 5, del decreto direttoriale 24 ottobre 2017 e ss.mm.ii)?
Le variazioni relative alle condizioni di svolgimento del progetto di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico intervenute successivamente alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni devono essere comunicate al Ministero esclusivamente nell’ambito della richiesta di erogazione del Voucher; tali modifiche interrompono i termini entro i quali il Ministero provvede ad emettere il provvedimento di concessione in via definitiva del Voucher in quanto l’amministrazione deve procedere ad effettuare specifiche verifiche volte ad appurare l’organicità e la funzionalità del progetto realizzato e il raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di domanda. A titolo esemplificativo le variazioni significative al progetto originario sono costituite da una consistente riduzione della spesa complessivamente prevista nell’istanza di agevolazione o dalla realizzazione di progetti a fronte dei quali si registra la mancata realizzazione di uno o più ambiti di intervento di cui all’articolo 2, comma 2 * del decreto interministeriale 23 settembre 2014 indicati dall’impresa beneficiaria nel modulo di domanda stesso.
* 2. L’intervento previsto dal presente decreto è finalizzato a sostenere, tramite contributi in forma di Voucher di valore non superiore a 10.000,00 euro, l’acquisto di software, hardware o servizi che consentano:
- a) il miglioramento dell’efficienza aziendale;
- b) la modernizzazione dell’organizzazione del lavoro, tale da favorire l’utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro;
- c) lo sviluppo di soluzioni di e-commerce;
- d) la connettività a banda larga e ultralarga;
- e) il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso l’acquisto e l’attivazione di decoder e parabole, nelle aree dove le condizioni geomorfologiche non consentano l’accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti terrestri o laddove gli interventi infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili;
- f) la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle suddette piccole e medie imprese.
Rispetto ai 2 punti sopra segnalati ci sono in questo momento tra gli addetti ai lavori delle diverse interpretazioni e qualcuno dichiara che in caso di spesa inferiore a quanto richiesto in sede di domanda, la cifra assegnata con decreto del 01/06/2018 potrà essere ricalcolata in negativo.
Tuttavia, questo tipo di indicazione non appare in nessuno dei documenti ufficiali del Ministero.
Riteniamo che deve essere rispettato quanto risposto al punto 3.4 e cioè che vanno presentate spese per ogni capitolo indicato in sede di domanda e che eventuali spese inferiori devono essere motivate e spiegate nella relazione riferito alla realizzazione del progetto. In ogni caso, la tipologia delle spese effettuate deve essere in grado di dimostrare che gli obiettivi del progetto sono stati raggiunti.
Per approfondimenti scriveteci all’indirizzo info@archimedetech.com